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martedì 26 gennaio 2016

Onde Medie Italia

A pochi giorni dall'uscita del Regolamento dell'AGCOM, Giorgio Marsiglio - che da anni si interessa e cura questa faccenda - ci scrive quanto segue (in coda all'articolo un'interessante nota di "istruzioni per l'uso"):

ANALISI CRITICA DEL REGOLAMENTO AGCOM PER GLI OPERATORI PRIVATI IN ONDE MEDIE


Per essere sicuro di quanto ho scritto, ho volutamente aspettato alcuni giorni dall’uscita del nuovo Regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per gli operatori privati in onde medie, approvato con delibera AGCOM n. 3/16/CONS del 14 gennaio 2016 e pubblicato nel sito dell’Autorità il successivo 21 gennaio.

 

ASPETTI POSITIVI

 

  1. Un aspetto positivo è la conferma che al Piano di radiodiffusione–Ginevra 1975 si debba fare riferimento in maniera integrale e, quindi, non solo rifacendosi all’attuale elenco delle frequenze assegnate all’Italia (con relative caratteristiche tecniche di irradiazione degli impianti e i vincoli tecnici), ma anche alla possibilità per il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) di attivare le procedure internazionali di modifica di tali parametri [art. 4, comma 2]: in tal modo, in caso di stazioni radio a bassa potenza sarà possibile modificare le,caratteristiche di assegnazione delle frequenze (compresa l’ubicazione della stazione trasmittente), senza necessità di accordi con gli Stati confinanti. Quanto sopra consentirà all’Italia di aumentare i siti trasmittenti e di migliorare la loro dislocazione, con conseguente aumento delle frequenze a disposizione.
  2. Soddisfacente è anche la presa d’atto - da parte dell’AGCOM – che le frequenze assegnate alle onde medie italiane sono quelle che vanno dai 526,5 ai 1606,5 kHz.Sono così stati recuperati una quarantina di kilohertz, corrispondenti a ben quattro stazioni trasmittenti per ogni bacino di servizio [art. 2].
  3. Di rilievo è anche lo spazio riservato agli operatori nuovi entranti [art. 5, comma 2, lettera c) e comma 3] e l’attenzione rivolta agli aspetti editoriali della programmazione delle future radio private in onde medie [art. 5, comma 2, lettera a), ultimo periodo], nel caso si dovesse avviare una procedura di selezione comparativa a causa di un numero di domande superiore a quello delle frequenze disponibili in un determinato bacino di riferimento. Altro non ho trovato che possa rendere accettabile il nuovo regolamento, per i motivi che vado ora ad esporre.

L’INCOGNITA «OPERATORE DI RETE»

 

Trascurando le osservazioni inviate, in sede di partecipazione alla procedura di consultazione, l’AGCOM ha insistito - sbagliando - nell’individuare una sola figura legittimata ad acquisire in concessione le frequenze in onde medie: quella dell’«operatore di rete», figura prevista,invece dalla legge esclusivamente per le trasmissioni in tecnica digitale. Infatti, l’operatore di rete (che è il soggetto che gestisce gli impianti e la rete e che fornisce la capacità trasmissiva necessaria per la trasmissione di contenuti agli utenti), da non confondere con il fornitore di servizi di media audiovisivi (che, invece, è quello predispone i programmi, ovvero 'editore del canale trasportato'), sono figure che sono state previste dal Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (TUSMAR) a seguito dell’avvento delle trasmissioni in tecnica digitale, le quali consentono la trasmissione contemporanea di più programmi sulla stessa frequenza (o, meglio, blocco di frequenze o di diffusione). Da qui la scelta del legislatore di distinguere tra chi gestisce gli impianti di trasmissione e chi, invece, a quei gestori si rivolge per mandare in onda la propria programmazione; distinzione talmente stringente che ha spinto la normativa all’obbligo di separazione contabile qualora il fornitore di servizi di media audiovisivi sia anche operatore di rete.
Ma tutto ciò riguarda, appunto, tutto un altro mondo che è quello delle trasmissioni digitali, dove è venuta meno la coincidenza - diciamo così - tra «titolare dell’antenna» ed «editore della radio». Non è il caso, invece, delle nuove stazioni in onde medie, che saranno in gran parte analogiche e per le quali lo stesso TUSMAR prevede la figura della «emittente radiofonica», così definita [art. 2, comma 1, lettera b)]: “Il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogicao digitale, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie:
  1. emittente radiofonica a carattere comunitario, nazionale o locale,
  2. emittente radiofonica a carattere commerciale locale,
  3. emittente radiofonica nazionale.
Si tratta, quindi, di una figura ibrida prevista specificatamente per le trasmissioni radio per le quali non abbiamo assistito ad alcun switch-off obbligatorio dall’analogico al digitale, ma solo all’affiancamento (e alla coesistenza) del nuovo standard con il precedente. Ciononostante, l’AGCOM ha proseguito per la propria strada e ha erroneamente ritenuto –facendo riferimento a disposizioni normative che ritengo non portino alcun elemento valido alla tesi dell’Autorità – che la normativa predisposta per le trasmissioni digitali si applichi anche alle onde medie, con l’aggravante che la concessione delle frequenze è stata appunto riservata al solo operatore di rete, e non anche al fornitore di servizi di media audiovisivi.
Ma quanto sopra esposto, al di là degli aspetti giuridico-formali che potrebbero sembrare di interesse per i soli addetti ai lavori, quali rischi comporta per il futuro delle onde medie italiane ?
Solamente uno, ma enorme: di trovare dislocate nel territorio italiano solamente le torri di pochi concessionari “operatori di rete”, ai quali ci si dovrà necessariamente rivolgere – in veste di clienti - per mandare in onda il proprio palinsesto. Concessionari che potrebbero avere la tentazione di discriminare tra cliente e cliente, con conseguente creazione di posizioni dominanti e buona pace del principio, dettato dalla Corte costituzionale, di favorire l’accesso del «massimo numero possibile di voci diverse». Anche in questo caso assistiamo ad una dimostrazione del vizio, evidentemente innato nelle autorità italiane, di sostituire (invece che affiancare) un metodo con un altro già esistente, imponendo in via generale un sistema (quello dell’operatore di rete) che può certamente essere utile in caso di soggetti che abbiano qualcosa da dire alla collettività pur non avendo i mezzi per installare una stazione radio, ma che non è da generalizzare, pena la creazione di un oligopolio di pochi proprietari del “parco antenne” delle onde medie italiane.
Il rischio da me paventato è rafforzato dal fatto che l’Autorità non ha previsto – come era stato, invece, suggerito – di evitare, nel caso si debba procedere alla procedura di selezione comparativa, che uno stesso operatore ottenga in concessione più di una frequenza nello stesso bacino oppure in più bacini, a scapito di altri soggetti istanti che non ne abbiano ottenuta alcuna nell’intero territorio nazionale; in tal caso al soggetto, risultante aggiudicatario di più frequenze, avrebbe dovuto farsi obbligo di optare per una sola frequenza entro un termine assegnato, consentendo così il subentro nelle altre frequenze ai soggetti assegnatari collocati utilmente nella graduatoria. Parimenti, non è stato accolto il suggerimento di vietare al Ministero di consentire – all’atto del rilascio della concessione - il trasferimento ad altri soggetti del diritto d’uso della frequenza.


A chi voglia trasmettere in onde medie, quindi, è offerta la sola strada di diventare «operatore di rete», con probabili complicazioni contabili nello svolgimento della propria attività.

 

LA PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE


Nelle premesse della deliberan. 3/16/CONS, con la quale l’Autorità ha approvato il nuovo regolamento, viene affermato che la legge non ha attribuito all’Autorità alcuna attività di pianificazione delle frequenze in onde medie a modulazione di ampiezza, in virtù dell’esplicito rinvio al Piano di Ginevra 1975.
Conseguentemente, l’AGCOM ha ritenuto di non intervenire – lasciando quindi ogni decisione al Ministero - sulle tematiche relative alla pianificazione delle frequenze, alla definizione geografica dei bacini di riferimento, all’individuazione delle potenze minime e massime degli impianti radianti: tutti aspetti che avrebbero potuto favorire lo svolgimento dell’attività radiofonica in piccoli bacini territoriali, favorendo quindi il sorgere di una pluralità di emittenti, a bassa potenza e al servizio delle comunità locali. All’AGCOM ho già avuto modo di esprimere la mia contrarietà a tale linea di condotta, con la quale l’Autorità ha sostanzialmente abdicato al proprio ruolo; rinuncia che si spinge inspiegabilmente sino al punto di lasciare all’Esecutivo anche l’individuazione delle frequenze da garantire alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (ricordiamo che la rete RAI in onde medie, attualmente, consiste di soli tredici siti trasmittenti, in quanto gli altri precedentemente utilizzati sono stati abbandonati dalla stessa concessionaria pubblica). L’AGCOM espone così le future procedure di assegnazione delle frequenze a sicuri ricorsi giurisdizionali dinanzi al giudice amministrativo.

 

ALTRI ASPETTI NEGATIVI

  1. Rimane il termine irrisorio di trenta giorni–dalla pubblicazione dell’elenco delle frequenze disponibili -per presentare la domanda di concessione del diritto di uso della frequenza[art. 4, comma 3]. Il ridotto periodo contrasta con quello più lungo (sessanta giorni) previsto per la verifica d’ufficio dei presupposti e dei requisiti per il conseguimento dell’autorizzazione generale, condizione necessaria al successivo rilascio della concessione della frequenza. Gli operatori interessati, pertanto, sono costretti fin da ora a presentare la SCIA per l’autorizzazione generale, prima ancora di poter conoscere se vi siano frequenze disponibili nel bacino geografico di interesse.
  2. Viene dato un termine non inferiore ai trenta giorni per partecipare alla procedura di selezione comparativa, ma non viene indicato entro quanti giorni il Ministero dovrà procedere ad essa [art. 4, comma 5], una volta che venga constatato che il numero delle domande presentate supera il numero delle frequenze disponibili.
  3. Il Ministero potrebbe quindi ritardare a tempo indeterminato l’avvio della procedura; è quindi necessario incalzare il MISE su questo aspetto, pretendendo tempi certi.
  4. Tra i criteri dettati per lo svolgimento della procedura di selezione comparativa, ve n’è uno (estensione territoriale della copertura) dalla quale non si capisce affatto quale radio verrebbe premiata con l’attribuzione di una maggior punteggio, se quella che copra il minore oppure il maggior territorio [art. 5, comma 2, lettera a), secondo periodo]. C’è il rischio che le emittenti di bassa potenza, che intendano porsi al servizio di piccole comunità, vengano penalizzate ed escluse.
  5. Senza fornirne motivazione, alla nozione di «bacino di riferimento», tanto intuitiva quanto corretta, si sostituisce quella di risorsa pianificata» [art. 4, commi 4 e 5], con la quale mi auguro si voglia semplicemente intendere gli elementi (frequenze, caratteristiche tecniche di irradiazione degli impianti e i vincoli tecnici, compresa l’ubicazione) dettati dal Piano di Ginevra 1975 non, come potrebbe sembrare, l’inserimento surrettizio di un nuovo consono più alle trasmissioni in standard digitale. Il termine «bacino di riferimento», comunque, è rimasto nel testo definitivo dell’articolo 5, comma 1, del regolamento, con inevitabili future incertezze interpretative.
  6. Alla fine è emerso che vi sarà un canone di concessione, come chiarito dalle premesse della delibera n. 3/16/CONS. Onestamente, ho letto più di una volta l’allegato 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche citato dall’AGCOM, ma non sono ancora riuscito a trovare la previsione che possa chiarire quale sia l’importo per la concessione delle frequenze in onde medie. Credo si tratti di una difficoltà del tutto personale.
25 gennaio 2016
Giorgio Marsiglio

E per finire, ecco le "istruzioni per l'uso", redatte da Giorgio Marsiglio dopo l'approvazione del Regolamento AGCOM sulle Onde Medie del 31 genaio 2016. Come leggerete, non hanno carattere di ufficialità, ma sono sicuramente obiettive e realistiche, nonché autorevoli, ricalcano i disposti di Legge, dando per acquisiti gli argomenti trattati più esaustivamente nel vademecum .

giovedì 14 gennaio 2016

Onde Medie Italia


Grazie ai buoni uffici ed al costante interessamento di Giorgio Marsiglio, possiamo fare il punto sulla situazione della normativa delle onde medie in Italia, alla data del 10 gennaio 2016 (si invita anche a leggere il vademecum www.dirittoalradioascolto.smvademecum_onde_medie.pdf aggiornato al 14 novembre 2015).
Ci scrive così, infatti, Gorgio Marsiglio:

Passaggi principali della vicenda normativa
  1. con l’art. 4 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014) è stato finalmente affermato il diritto degli operatori privati a trasmettere in onde medie;
  2. la rubrica dell'articolo parla di "assegnazione dei diritti d'uso" in riferimento alle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM): con questa terminologia la legge ha fatto chiaramente intendere che le frequenze in onde medie sono una "risorsa scarsa"(vedi "allegato 25-art. 8" del Codice delle comunicazioni elettroniche), da assegnare pertanto - da parte dello Stato - mediante apposite gare;
  3. sempre l’articolo 4 precisa che l'assegnazione delle frequenze avverrà da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), previa individuazione dei relativi criteri e modalità di assegnazione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
  4. l'AGCOM ha scritto una bozza di tali criteri e li ha sottoposti ad una consultazione, chiusasi in data 26 novembre 2015; al 10 gennaio 2016 non si ha ancora notizia degli esiti di tale consultazione e, di conseguenza, l'Autorità non ha ancora emanato il Regolamento contenente i criteri e le modalità di assegnazione delle frequenze in onde medie;
  5. fino a quando non usciranno il Regolamento dell’AGCOM, il MISE non potrà fare la gara per assegnare le frequenze.


Considerazioni a margine della normativa che ha introdotto il principio del pluralismo degli operatori italiani in onde medie
  1. esiste l’autorizzazione generale» a trasmettere:essa riguarda molteplici categorie di operatori radiofonici ed è sufficiente ad operare solamente quando le frequenze da utilizzare non vengano considerate una «risorsa scarsa»;
  2. se la risorsa è invece considerata scarsa dalle autorità, è necessaria anche la concessione del diritto d’uso di una frequenza (la quale, pertanto, non viene scelta da chi vuole trasmettere, ma verrà assegnata dal Ministero): è appunto il caso delle frequenze nella gamma delle onde medie;
  3. è vero che molti di coloro che stanno già trasmettendo in onde medie hanno presentato solamente la SCIA volta a conseguire l’autorizzazione generale, palesando quindi la propria attività , ma ciò è conseguenza del ritardo - di almeno quindici anni – delle autorità statali nel fissare le regole affinché anche i privati possano trasmettere in onde medie;
  4. infatti, dopo qualche atto di sequestro operato negli scorsi anni, il Ministero dovette rinunciare ad ogni intervento inibitorio e si pose in un atteggiamento di inerzia, in considerazione che la giurisprudenza afferma che non commette reato chi installi ed eserciti un impianto di diffusione radiofonica e televisiva di portata non eccedente l’ambito locale, pure non essendo in possesso della prescritta autorizzazione, ma che mai potrebbe essere rilasciata in mancanza della previsione legislativa dei requisiti necessari per ottenerla(vedi a pag. 4 del paragrafo 4 del vademecum di Giorgio Marsiglio);
  5. è assolutamente fondamentale che si rispetti il criterio dell’ambito locale, evitando quindi di cedere alla tentazione di alzare la potenza del proprio trasmettitore per il gusto di ricevere un rapporto di ricezione da paesi lontani o, più semplicemente, per essere ascoltati anche al di fuori del proprio bacino d’utenza: SE COSI’ NON SI FACESSE, SI RISCHIEREBBE IL SEQUESTRO DEGLI IMPIANTI E LA DENUNCIA PENALE;
  6. l’uscita della nuova legge ha, ovviamente, messo in difficoltà il Ministero. Infatti (come illustrato al paragrafo 9 bis del vademecum di Giorgio Marsiglio a pag. 12), il Ministero, quando ebbe ricevuto le prime SCIA finalizzate all'autorizzazione generale a trasmettere in onde medie, provvide a rispondere con un implicito diniego, con la motivazione che finché l'AGCOM non avrebbe emanato i criteri per l’assegnazione in concessione, non sarebbe stato possibile nemmeno dare seguito alle SCIA volte a conseguire la preliminare autorizzazione;
  7. quello che afferma il Ministero è assolutamente sbagliato, ma si dovrebbe fare un ricorso dinanzi al giudice amministrativo affinché fosse indotto a cambiare il proprio atteggiamento;
  8. quando finalmente uscirà il regolamento AGCOM tutti (anche coloro che stanno già trasmettendo), dovranno richiedere anche la concessione;
  9. non è detto che chi già trasmette ottenga in concessione la frequenza attualmente in uso;
  10. siccome il futuro regolamento non potrà modificare le norme di legge (contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche o nel TUSMAR), coloro che potranno richiedere tanto l’autorizzazione che la concessione per le trasmissioni in ambito locale saranno solamente i seguenti soggetti a carattere collettivo (indicati a pag. 8 del paragrafo 7 del vademecum di Giorgio Marsiglio):
    • società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale (se si tratta di un’emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale);
    • associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro (se si tratta di un’emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario)
  11. in attesa del regolamento AGCOM, ci si può chiedere se valga la pena di inviare al Ministero la SCIA volta a conseguire l’autorizzazione generale a trasmettere in onde medie, anche se il Ministero non è ancora pronto a rilasciare la concessione delle frequenza. La risposta è positiva solamente se si sia già intenzionati e - soprattutto - con le apparecchiature pronte a trasmettere; se così non fosse, è opportuno invece aspettare il nuovo regolamento AGCOM;
  12. da ultimo, ricordo che il fatto di essere già in onda non comporterà - al momento dell’effettuazione delle gare ministeriali - alcuna priorità nell’assegnazione della frequenza in uso o, comunque, di una qualsivoglia altra frequenza.


Per quanto riguarda altre informazioni (costi della concessione, tempi per lo svolgimento delle gare, altri aspetti amministrativi) non posso che ribadire che dobbiamo aspettare l’uscita del regolamento AGCOM e del bando di gara del MISE e ricordare che, intanto, chi già trasmette continui a farlo (questo, naturalmente, solo se ha già presentato la SCIA volta al conseguimento dell’autorizzazione generale, forte del motto «QUANDO SI TRATTA DI RADIODIFFUSIONE: PIRATI FORSE, CLANDESTINI MAI !»).
GIORGIO MARSIGLIO